1. Possono essere iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), con la qualifica di guardie particolari giurate, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) possesso del titolo di scuola secondaria di secondo grado e conseguimento dell'attestato professionale di cui all'articolo 14;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza, è valida a tempo